logo voce amica
La nostra Associazione
Il nostro ServizioChi ci chiama e perchéCome diventare VolontarioCome aiutarciLa nostra comunicazioneCome contattarci

Come aiutarci.
VARI MODI PER AIUTARE LA NOSTRA ASSOCIAZIONE


Vuoi aiutare concretamente Voce Amica con un tuo contributo?
Indica nello spazio di destinazione del 5 per mille nella tua dichiarazione dei redditi
il nostro CODICE FISCALE: 97093540157
Grazie al tuo sostegno potremo sostenere l'Associazione e continuare ad offrire al meglio il nostro servizio di ascolto.

DONAZIONI VOLONTARIE. UN AIUTO IMPORTANTE.
Voce Amica è Onlus (un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale) quindi ogni vostra donazione può essere detratta fiscalmente.
Per noi è un grande aiuto, ma soprattutto aiuterete le persone in difficoltà che da noi aspettano aiuto e conforto.

VOCE AMICA DA UNA MANO - MA CHI DA UNA MANO A VOCE AMICA?
Queste sono le nostre coordinate bancarie, se desideri contribuire economicamente al sostegno della nostra Associazione:

CONTO CORRENTE BANCARIO intestato a:
VOCE AMICA
BANCO DI DESIO - MILANO - IBAN:   IT80 V034 4001 6050 00000191400


LA TUA DONAZIONE È DEDUCIBILE.

PER LE PERSONE FISICHE
E' possibile detrarre dall'imposta lorda il 19% dell'importo donato a favore delle ONLUS, fino ad un massimo di 2.065,83 euro (art. 15-bis del D.p.r. 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005). (*)

PER LE IMPRESE
E' possibile dedurre le donazioni a favore delle ONLUS per un importo non superiore a 2065,83 euro o al 2% del reddito d'impresa dichiarato (art.100 comma 2 del Dpr 917/86).
OPPURE, è possibile dedurre dal proprio reddito le donazioni a favore delle ONLUS, per un importo non superiore al 10% del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000,00 euro annui (art. 14 comma 1 del Decreto Legge 35/05 convertito in legge n° 80 del 14/05/2005). (*)
Le agevolazioni fiscali non sono cumulabili tra di loro.
* Per tutte le donazioni effettuate dal 17/03/2005